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Fotovoltaico vincolo paesaggistico: guida normativa 2026

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Dicembre 12, 2023 by Redazione

Vincolo paesaggistico: equilibrio tra energia rinnovabile e tutela paesaggistica

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Ultimo aggiornamento 18/03/2026

Fotovoltaico vincolo paesaggistico | immagine principale articolo

Il DPR n.380 del 2001 disciplina gli interventi di edilizia libera facendovi rientrare anche la realizzazione degli impianti fotovoltaici. In altri termini, per l’installazione di pannelli fotovoltaici non sono solitamente necessari permessi particolari.

I permessi diventano però necessari in caso di installazione di impianti fotovoltaici in aree con vincolo paesaggistico.

Novità normativa 2026: il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili — TU FER), entrato in vigore il 30 dicembre 2024 e aggiornato dal correttivo D.Lgs. 178/2025 e dalla Legge n. 4/2026, ha semplificato in modo significativo il quadro autorizzativo per il fotovoltaico. Tra le novità più rilevanti: le coperture fotovoltaiche in zona A (centri storici) sono ora liberalizzate con parere della Soprintendenza non più vincolante, salvo per i beni culturali con vincolo diretto.

 

 

  • Indice articolo
  • Cosa si intende per vincolo paesaggistico?
  • Il quadro normativo aggiornato al 2026
  • Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: la sfida
  • I regimi autorizzativi: edilizia libera, PAS e autorizzazione paesaggistica
  • Fotovoltaico nei centri storici nel 2026
  • Soluzioni e best practices
  • Alcuni esempi di installazione in zone vincolate
  • Domande frequenti (FAQ)
 

Cosa si intende per vincolo paesaggistico?

Il vincolo paesaggistico è un limite previsto dalla normativa italiana per la tutela di aree di particolare pregio ambientale, storico o culturale. L’obiettivo è preservare i territori limitando o regolando la realizzazione di infrastrutture ed opere edilizie che possano deturparne il valore estetico.

La tutela del paesaggio ha origini risalenti: dalla Legge Bottai del 1939 che parlava di “cose d’arte” e tutela ambientale, all’art. 9 della Costituzione del 1948 che sancisce il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, fino alla Legge Galasso del 1985 che ha disposto piani urbanistico-territoriali per il vincolo di tutela sul territorio nazionale.

Nel 1999 il Testo Unico n. 490/99 ha omogeneizzato la disciplina, mentre il punto d’arrivo più recente è il D.Lgs. 42/2004 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che distingue tra beni paesaggistici (art. 136: bellezze individue e di insieme; art. 142: aree di interesse paesaggistico per legge come coste, laghi, fiumi, montagne) e beni culturali.

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Il quadro normativo aggiornato al 2026

Il 2024-2026 ha portato una rivoluzione normativa per il fotovoltaico nelle zone vincolate. Il riferimento principale è oggi il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili — TU FER), entrato in vigore il 30 dicembre 2024, che ha semplificato e riordinato l’intero quadro autorizzativo per gli impianti da fonti rinnovabili.

I passaggi chiave della normativa vigente nel 2026:


Normativa fotovoltaico in zone vincolate: 2024-2026D.Lgs. 190/2024 — Testo Unico Rinnovabili (TU FER)Entrato in vigore il 30 dicembre 2024Riordina i regimi autorizzativi: edilizia libera, PAS, AUFotovoltaico = interesse pubblico prevalente (art. 3)D.Lgs. 178/2025 — Correttivo TU FERIn vigore dall’11 dicembre 2025Liberalizzazione coperture fotovoltaiche in zona A (centri storici)Parere Soprintendenza non più vincolante (salvo vincolo diretto)Legge n. 4/2026 (conv. D.L. 175/2025)Approvata il 15 gennaio 2026Introduce art. 11-bis: nuove aree idonee ex legeParere paesaggistico in AU: obbligatorio ma non vincolanteD.Lgs. 42/2004 — Codice dei Beni CulturaliRimane il riferimento per vincoli su beni culturali con vincolo direttoIn queste aree il parere della Soprintendenza resta vincolante

Attenzione: il quadro normativo è in rapida evoluzione e la materia rimane complessa. Le prassi territoriali di Comuni, Regioni e Soprintendenze possono differire. È sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato per verificare l’iter corretto nel caso specifico.

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Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: la sfida

Il rapporto tra vincoli paesaggistici e impianti fotovoltaici è da sempre complesso poiché gli impianti, per loro natura, possono impattare sul territorio e sul paesaggio da tutelare.

Il TAR con la sentenza n.214 del 2023 ha rivisitato il concetto di tutela del paesaggio: la valutazione deve tenere conto della riduzione delle emissioni di CO₂ e non solo dei meri aspetti cromatici. Il D.Lgs. 190/2024 ha recepito questo orientamento sancendo all’art. 3 che la realizzazione di impianti FER è di interesse pubblico prevalente, indifferibile e urgente.

Il compromesso concreto è procedere con l’installazione di pannelli che abbiano accorgimenti non riflettenti e cromatici: superfici opache, non lucide, e un cromatismo che non si discosti eccessivamente dal colore delle tegole o dei materiali tradizionali dell’edificio.

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I regimi autorizzativi: edilizia libera, PAS e autorizzazione paesaggistica

Il D.Lgs. 190/2024 articola i regimi autorizzativi in tre livelli principali:

RegimeQuando si applicaTempi
Attività libera (Allegato A TU FER)Impianti su edifici fuori zona A, senza vincoli diretti. Comunicazione via Modello Unico GSENessun termine di attesa
PAS — Procedura Abilitativa Semplificata (art. 8 TU FER)Interventi in area con vincolo paesaggistico, idrogeologico o su beni tutelati ex art. 142 D.Lgs. 42/200430 giorni (60 con conferenza di servizi)
Autorizzazione Unica (AU)Impianti di grande dimensione o in aree particolarmente sensibili. Parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante nelle aree idoneeTermini ridotti di 1/3 nelle aree idonee

In presenza di vincolo paesaggistico, l’attività libera non è mai applicabile: il regime minimo è la PAS, che impone comunque l’acquisizione del parere delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo. La PAS è preparata dall’azienda installatrice e presentata al Comune competente.

In presenza di vincolo diretto su beni culturali (art. 136 lett. a e b, e art. 142 D.Lgs. 42/2004) il parere della Soprintendenza resta vincolante e deve essere acquisito entro 20 giorni, mentre l’autorità preposta al vincolo paesaggistico si esprime entro 30 giorni.

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Fotovoltaico nei centri storici nel 2026

Una delle novità più rilevanti introdotte dal correttivo D.Lgs. 178/2025 riguarda proprio i centri storici (zona A): l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture è ora liberalizzata, con il parere della Soprintendenza che non è più vincolante, salvo per i beni culturali con vincolo diretto.

Il D.Lgs. 190/2024 stabilisce inoltre che non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi su aree e immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (complessi di elementi immobili con valore estetico e tradizionale, inclusi centri e nuclei storici) a condizione che:

  • gli impianti non siano visibili da spazi pubblici o punti panoramici; oppure
  • le coperture siano realizzate con materiali tipici della tradizione costruttiva locale (es. tegole fotovoltaiche che replicano il coppo tradizionale).

Articolo che potrebbe interessarti: Fotovoltaico integrato o parzialmente integrato

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Soluzioni e best practices

Per raggiungere un buon compromesso tra pannelli fotovoltaici e tutela del paesaggio è necessario integrare gli impianti in maniera armoniosa, riducendo al minimo l’impatto visivo e utilizzando tecnologie innovative e materiali adeguati.

APPROFONDIMENTO: Pannelli fotovoltaici ultima generazione

Le principali soluzioni applicabili in zone vincolate sono:

  • Integrazione architettonica parziale: moduli installati in maniera complanare su tetti piani, terrazze o facciate, con lo stesso orientamento e inclinazione della falda;
  • Tegole fotovoltaiche: replicano forma e colore dei coppi tradizionali, ideali per centri storici e zone vincolate. Soluzione preferita dalla Soprintendenza;
  • Pannelli full-black o con superficie opaca: eliminano i riflessi speculari mantenendo un cromatismo compatibile con le coperture tradizionali;
  • Moduli su elementi di arredo urbano: pergole, tettoie, barriere acustiche e pensiline — strutture poco impattanti sul paesaggio;
  • Integrazione architettonica totale (BIPV): gli aspetti tecnici ed estetici vengono perfettamente equilibrati — i moduli diventano essi stessi elementi costruttivi dell’edificio.

APPROFONDIMENTO: Fotovoltaico integrato o parzialmente integrato

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Alcuni esempi di installazione in zone vincolate

Tra le soluzioni adottate per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone protette da vincoli paesaggistici le più diffuse sono:

  • Pannelli con cromie tradizionali: moduli con colorazioni simili alle tegole (rosso mattone, grigio ardesia) e superfici opache non riflettenti, ormai disponibili in tutte le principali tecnologie N-Type TOPCon;
  • Moduli fotovoltaici sostitutivi di rivestimenti: i pannelli sostituiscono direttamente gli elementi di copertura preesistenti (tegole, lastre, vetrate) senza aggiungere volume;
  • Pergole e pensiline fotovoltaiche: strutture a copertura di parcheggi o percorsi pedonali, poco impattanti sul paesaggio e spesso ammesse anche in zone sensibili;
  • Pannelli fotovoltaici trasparenti: in sostituzione di superfici trasparenti come vetro o policarbonato, per lucernari e frangisole.

APPROFONDIMENTO: Pannelli fotovoltaici trasparenti

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Domande frequenti (FAQ)

Si può installare il fotovoltaico in un’area con vincolo paesaggistico?

Sì, ma non in edilizia libera. In presenza di vincolo paesaggistico il regime minimo è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che richiede l’acquisizione del parere delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo. In alcuni casi — come nelle aree con vincolo diretto su beni culturali — il parere della Soprintendenza resta vincolante.

Cosa cambia con il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili)?

Il TU FER ha semplificato l’iter autorizzativo, sancendo che il fotovoltaico è di interesse pubblico prevalente. Il correttivo D.Lgs. 178/2025 ha poi liberalizzato le coperture fotovoltaiche anche in zona A (centri storici), rendendo il parere della Soprintendenza non vincolante salvo per i beni culturali con vincolo diretto.

Come funziona l’autorizzazione paesaggistica semplificata per il fotovoltaico?

Quando richiesta, la pratica di autorizzazione paesaggistica (o PAS) è predisposta dall’azienda installatrice e presentata al Comune competente. La commissione paesaggistica o la Soprintendenza ha 20-30 giorni per esprimersi. La PAS si perfeziona entro 30 giorni senza conferenza di servizi, entro 60 giorni con.

Quali pannelli sono consigliati in zone con vincolo paesaggistico?

I pannelli full-black o con superficie opaca (non riflettente) e cromia vicina alle tegole tradizionali sono i più indicati. Le tegole fotovoltaiche, che replicano forma e colore dei coppi tradizionali, sono spesso la soluzione preferita nelle zone storiche. I pannelli trasparenti sono utili per lucernari e frangisole.

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L’equilibrio tra tutela ambientale e impianti fotovoltaici è perfettamente realizzabile ottenendo le dovute autorizzazioni, agendo con prudenza e utilizzando impianti fotovoltaici innovativi. Per conoscere le soluzioni più adatte alla propria situazione è possibile rivolgersi agli esperti di FotovoltaicoIN.

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