Impianto fotovoltaico bene mobile o immobile: criteri e chiarimenti
La Circolare n. 36/E del 19.12.2013 emessa dall’Agenzia delle Entrate ha contribuito a dipanare una questione importante in merito all’accatastamento degli impianti fotovoltaici.
Dal tipo di accatastamento, infatti, dipendono anche le imposte dirette e indirette che gravano sugli impianti, cosa che negli ultimi anni ha alimentato innumerevoli perplessità.
- Indice articolo
- Chiarimenti agenzia delle entrate
- Criteri per definirli beni immobili o mobili
- Ammortamenti
- Imposizione ai fini IMU
Chiarimenti agenzia delle entrate
Con la Circolare suddetta l’Agenzia ha ribadito che, coerentemente alla Risoluzione 3/T/2008, gli immobili ospitanti pannelli fotovoltaici vanno accatastati nella categoria “D/1 – opifici” (oppure D/10, qualora si tratti di edifici rurali).
Precisando però ulteriormente che si è svincolati dalla dichiarazione al catasto qualora:
- La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico rimanga all’interno dei 3 kw per ogni immobile collegato
- I kilowatt nominali totali non eccedano di tre volte quelli degli immobili le cui parti comuni sfruttano i suddetti kw prodotti dall’impianto
- Per i pannelli installati al suolo, il volume complessivamente occupato non superi i 150 mq.
In questi tre casi l’impianto viene classificato come bene mobile e segue, anche ai fini fiscali, la corrispondente disciplina.
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Criteri per definirli beni immobili o mobili
A questo punto cerchiamo di capire quando un impianto è definibile come bene mobile, e quando come immobile.
È la già citata circolare n. 36/E a contenere le indicazioni a riguardo.
L’Agenzia delle Entrate, in una precedente disposizione (circolare n. 46/E/2007), aveva dichiarato gli impianti fotovoltaici beni mobili, giacché facilmente rimovibili e installabili in sede diversa, senza costosi adattamenti e senza decremento della propria efficienza.
Ciò in contrasto con quanto asserito nella circolare 3/T/2008 dell’allora Agenzia del Territorio, che li faceva catastalmente ricadere nella categoria D/1 opifici, ritenendo che non fosse rilevante solo la facile amovibilità della componentistica dell’impianto, quanto, piuttosto, la capacità dell’unità immobiliare servita dall’impianto di produrre un reddito temporalmente rilevante.
In sostanza, per gli uffici del Territorio, la rilevanza era da attribuire all’autonomia funzionale e reddituale prodotta dal bene in oggetto.
Nella circolare, dunque, gli impianti fotovoltaici hanno un’autonoma rilevanza catastale.
Per cui la dichiarazione al catasto è obbligatoria, con gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che rientrano nella categoria catastale D/1 (“opifici”), piuttosto che su fondi agricoli, e dunque appartenenti alla categoria D/10 (“fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”), qualora utilizzati nell’ambito di un’attività agricola e la produzione di energia costituisca, un’attività agricola connessa produttiva di reddito agrario.
Nella circolare n. 32/E/2009 si stabilisce pure che tale attività è da considerarsi connessa quando esistono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola.
E stabilisce pure che è superato il criterio secondo cui i terreni sui quali insistono gli impianti fotovoltaici debbano insistere per forza nello stesso comune, o in quelli immediatamente confinanti, nel quale l’imprenditore agricolo svolge l’attività principale.
Ulteriore precisazione riguarda gli impianti collocati su edifici e su aree pertinenziali, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari rientranti nel catasto edilizio urbano: qualora l’incremento del valore capitale (o della redditività ordinaria) raggiunga o superi il 15%, sebbene non rientrino nell’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, devono essere oggetto di dichiarazione di variazione per rideterminarne la rendita.
In estrema sintesi, si può sostenere che gli impianti fotovoltaici costituiscono:
- Beni mobili, se soddisfano uno dei requisiti citati nel paragrafo precedente (relativi alla potenza nominale del singolo impianto, a quella complessiva in caso di impianto al servizio di più unità, e alla superficie occupata in caso di impianti al suolo) e sono di modesta entità
- Beni immobili se riconducibili catastalmente a opifici (cat. D/1) o immobili rurali (cat. D/10) e sono allocati su pareti o tetti, oppure se impiantati su un fabbricato (sia nelle aree comuni che esclusive).
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Ammortamenti
Ed eccoci arrivati alle questioni fiscali, che conseguono quelle catastali.
1. Bene mobile:
Qualora l’impianto fotovoltaico ricada in questa categoria, il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile:
- da persone fisiche o giuridiche, titolari di reddito d’impresa, che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività, nei limiti previsti (a titolo di ammortamento)
- da coloro che sfruttano il bene per la propria attività, siano essi professionisti autonomi o associati.
Il coefficiente di ammortamento applicato in questo caso è del 9%.
2. Bene immobile:
in questa categoria, il costo dell’investimento è deducibile:
- da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa (a titolo di ammortamento)
- da lavoratori autonomi e le associazioni professionali che impieghino l’impianto nell’ambito della loro attività e lo abbiano installato dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2009,dal momento che, successivamente a questa data, i professionisti non hanno più possibilità di dedurre fiscalmente gli immobili strumentali acquistati.
L’aliquota di ammortamento, in questo caso, è del 4%.
3. Impianti realizzati su beni di terzi:
il costo dell’impianto, in questo caso, rientra nelle spese di manutenzione straordinaria, e può essere contabilizzato in 2 diversi modi:
- se l’impianto non è separabile dall’ immobile: non spetta il rimborso dell’IVA e
a) il costo va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi”
b) concorre alla determinazione del reddito di impresa, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio - se l’impianto è separabile dall’ immobile:
a) esiste una specifica categoria per le immobilizzazioni materiali e lì va inserito il suo costo
b) concorre al reddito d’impresa, attraverso la procedura di ammortamento.
4. Impianti fotovoltaici in leasing:
se BENE MOBILE e STRUMENTALE il canone di leasing:
- è deducibile “per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalla legge in relazione all’attività esercitata dall’impresa”
- è deducibile da quanti hanno realizzato l’impianto e lo utilizzano nella propria attività, siano essi professionisti autonomi o associati
se BENE IMMOBILE la deduzione è ammessa per:
- un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni o pari almeno a diciotto anni
- impianti installati tra il 01/01/2007 e il 31/12/2009 da lavoratori autonomi o associazioni professionali che lo utilizzino per la propria attività.
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Imposizione ai fini IMU
Dall’obbligo di iscrizione o non iscrizione al catasto dipende anche la necessità di corrispondere o non corrispondere l’IMU.
Ciò significa, in relazione a quanto sinora chiarito, che l’imposta va pagata solo nel caso in cui l’impianto fotovoltaico figuri come bene immobile, dunque dotato di autonoma rendita catastale.
Tutto quello che ha a che fare con tasse e catasto spaventa sempre il comune cittadino.
E a ragione, visto che norme e disposizioni cambiano spesso in maniera repentina, e non si fa sempre in tempo ad aggiornarsi.
È per questo che quando si decide la ditta di fotovoltaico alla quale affidarsi, bisognerebbe sempre premiare l’esperienza e l’affidabilità di quei fornitori che vi garantiscono anche lo svolgimento delle pratiche burocratiche, o che vi danno indicazioni precise in merito.
Articolo di approfondimento: Aziende fotovoltaico
Perché la cura e l’attenzione nei confronti dei clienti deve essere globale e costante, e non limitarsi al solo ottenimento della firma di un preventivo!
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Redazione
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