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Aprile 3, 2023 by Redazione

Impianto fotovoltaico bene mobile o immobile: criteri e chiarimenti

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Ultimo aggiornamento 06/03/2026

Impianto fotovoltaico bene mobile o immobile | immagine principale articolo

Punti chiave

  • Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate e dell’ex Agenzia del Territorio, le centrali FV con autonoma rilevanza catastale vanno in genere censite in D/1 (opifici) oppure in D/10 se effettivamente rurali strumentali all’attività agricola.
  • La facile amovibilità non basta per considerare l’impianto “bene mobile”: conta soprattutto se l’impianto ha autonomia funzionale e autonomia reddituale (cioè se si comporta come centrale elettrica che produce reddito in modo stabile).
  • Gli impianti su edifici (tetto/pertinenze), destinati prevalentemente a servizio dell’immobile o autoconsumo, di norma non creano una nuova unità catastale autonoma; può però servire variazione se l’installazione incrementa valore/redditività dell’immobile in misura rilevante (soglia indicativa 15%).
  • Effetto fiscale sugli ammortamenti: se “bene mobile/impianto tecnologico” si applicano in genere coefficienti più elevati (spesso 9%); se “bene immobile/centrale autonoma” l’aliquota è in genere più bassa (spesso 4%). Su beni di terzi e in leasing valgono regole specifiche in base alla separabilità e alla qualificazione mobile/immobile.
  • IMU: può essere dovuta quando l’impianto costituisce unità immobiliare autonoma censita o quando incide sulla rendita dell’immobile richiedendone l’aggiornamento; non c’è invece “IMU autonoma” per impianti a servizio dell’edificio senza rendita propria.

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La Circolare n. 36/E del 19.12.2013 emessa dall’Agenzia delle Entrate ha contribuito a dipanare una questione importante in merito all’accatastamento degli impianti fotovoltaici.

Dal tipo di accatastamento, infatti, dipendono anche le imposte dirette e indirette che gravano sugli impianti, tema che negli anni ha alimentato numerose perplessità e che, alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti fino al 2026 (in particolare in ambito catastale e IMU), merita ulteriori precisazioni.

 

 

  • Indice articolo
  • Chiarimenti agenzia delle entrate
  • Criteri per definirli beni immobili o mobili
  • Ammortamenti
  • Imposizione ai fini IMU

 

Chiarimenti agenzia delle entrate

Con la Circolare suddetta l’Agenzia ha ribadito che, coerentemente alla Risoluzione 3/T/2008, le centrali fotovoltaiche con autonoma rilevanza catastale devono essere accatastate nella categoria “D/1 – opifici” (oppure D/10, qualora si tratti di fabbricati rurali strumentali all’attività agricola).

Alla luce degli aggiornamenti normativi successivi (in particolare le disposizioni introdotte dal 2016 in materia di “imbullonati”), occorre però precisare che:

  • gli impianti fotovoltaici installati su edifici non costituiscono automaticamente una nuova unità immobiliare;
  • nella determinazione della rendita catastale non si considerano più macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, se qualificabili come “imbullonati”.

Resta ferma la possibilità di non procedere a dichiarazione catastale autonoma qualora:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico rimanga entro limiti tali da configurarsi come impianto a servizio dell’unità immobiliare (ad esempio tipico impianto domestico o condominiale);
  • l’impianto non determini un incremento di valore capitale o della redditività ordinaria superiore al 15%;
  • per gli impianti al suolo di modesta entità, non si configuri una centrale elettrica con autonoma capacità produttiva e reddituale.

In questi casi l’impianto segue la disciplina del bene mobile o dell’impianto tecnologico a servizio dell’edificio, anche ai fini fiscali.

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Criteri per definirli beni immobili o mobili

Cerchiamo ora di capire quando un impianto è definibile come bene mobile e quando come immobile.

La circolare n. 46/E/2007 aveva qualificato gli impianti fotovoltaici come beni mobili, in quanto teoricamente rimovibili e reinstallabili altrove senza perdita di efficienza.

Successivamente, la circolare n. 36/E già citata ha chiarito che la sola facile amovibilità tecnica non è elemento sufficiente per qualificarlo come bene mobile.

Infine, con la circolare 3/T/2008, l’allora Agenzia del Territorio ha invece attribuito rilevanza catastale agli impianti dotati di:

  • autonomia funzionale
  • autonomia reddituale
  • capacità di produrre reddito in modo stabile nel tempo.

Il criterio oggi consolidato (anche alla luce della normativa catastale aggiornata) è il seguente:

  • se l’impianto costituisce una centrale elettrica autonoma, con produzione di energia destinata prevalentemente alla vendita e con rilevante capacità produttiva, assume rilevanza catastale e rientra generalmente in categoria D/1;
  • se l’impianto è installato su edificio (tetto, facciata, pertinenza) e ha funzione prevalentemente di autoconsumo o servizio all’immobile, non genera una nuova unità catastale autonoma.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali, l’inquadramento in D/10 resta possibile quando l’impianto è effettivamente connesso e strumentale all’attività agricola, secondo i criteri di connessione previsti dalla normativa fiscale vigente.

Ulteriore precisazione riguarda gli impianti collocati su edifici o aree pertinenziali già censiti nel catasto edilizio urbano: qualora l’installazione comporti un incremento del valore capitale o della redditività ordinaria pari o superiore al 15%, occorre presentare dichiarazione di variazione per l’aggiornamento della rendita.

In estrema sintesi, si può sostenere che gli impianti fotovoltaici costituiscono:

  • Beni mobili o impianti a servizio dell’edificio, se di modesta entità e privi di autonoma rilevanza reddituale;
  • Beni immobili, se configurano una centrale elettrica con autonoma capacità produttiva e reddituale, con obbligo di accatastamento (generalmente in D/1 o D/10).
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Ammortamenti

Ed eccoci arrivati alle questioni fiscali, che conseguono quelle catastali.

1. Bene mobile (o impianto tecnologico non autonomo):
qualora l’impianto fotovoltaico ricada in questa categoria, il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile:

  • da persone fisiche o giuridiche, titolari di reddito d’impresa, tramite ammortamento secondo i coefficienti previsti per gli impianti;
  • da coloro che sfruttano il bene per la propria attività, siano essi professionisti autonomi o associati.

Il coefficiente di ammortamento applicato in questo caso è del 9% (salvo diverse indicazioni in base alla specifica attività esercitata).

2. Bene immobile (centrale fotovoltaica autonoma):
in questa categoria, il costo dell’investimento è deducibile:

  • da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa (a titolo di ammortamento)
  • da lavoratori autonomi secondo le regole vigenti per gli immobili strumentali (oggi pienamente deducibili se strumentali per natura o per destinazione, secondo la normativa fiscale attuale).

L’aliquota di ammortamento, in questo caso, è generalmente del 4%.

3. Impianti realizzati su beni di terzi:
il costo dell’impianto, in questo caso, rientra nelle spese di manutenzione straordinaria, e può essere contabilizzato in 2 diversi modi:

  • se l’impianto non è separabile dall’ immobile, come migliorie su beni di terzi (immobilizzazioni immateriali), con deduzione ripartita lungo la durata del contratto;
  • se l’impianto è separabile dall’ immobile e autonomamente utilizzabile, come immobilizzazione materiale ammortizzabile.

Il trattamento IVA e la deducibilità seguono le regole generali vigenti in materia di imposte indirette.

4. Impianti fotovoltaici in leasing:
se qualificato come bene mobile e strumentale, il canone di leasing è deducibile secondo la durata minima fiscale prevista per i beni mobili strumentali.

Se qualificato come bene immobile, la deduzione è ammessa nel rispetto della durata minima fiscale prevista per gli immobili strumentali, secondo la normativa vigente.

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Imposizione ai fini IMU

Dall’obbligo di iscrizione o non iscrizione al catasto dipende anche la necessità di corrispondere o non corrispondere l’IMU.

L’IMU è dovuta quando l’impianto:

  • costituisce autonoma unità immobiliare censita in catasto;
  • oppure incida sulla rendita catastale dell’immobile in misura tale da determinarne un aggiornamento.

Non è invece dovuta un’imposta autonoma nel caso di impianti fotovoltaici a servizio dell’edificio che non comportano autonoma rendita catastale.

Come sempre, il quadro normativo in materia fiscale e catastale è soggetto ad aggiornamenti.

È per questo che, quando si sceglie la ditta di fotovoltaico alla quale affidarsi, è opportuno privilegiare fornitori in grado di garantire anche il corretto supporto nelle pratiche catastali e fiscali, oppure di indirizzare verso consulenti qualificati.

Articolo di approfondimento: Aziende fotovoltaico

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